Art. 4.
(Istituzione dei laboratori per il restauro).

      1. Sono istituiti i seguenti laboratori per il restauro:

          a) laboratorio umido per il restauro archeologico, di Venezia-arsenale;

          b) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Pisa;

          c) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Napoli.